Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo V

Art. 1196

Inosservanza delle norme sull'abbandono della nave e sull'obbligo di consultazione dell'equipaggio.

In vigore dal 15 gen 2000
Il comandante, che in caso di abbandono della nave o dell'aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite dal presente codice, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila. La stessa sanzione si applica al comandante, che omette di sentire il parere dei componenti dell'equipaggio, nei casi in cui tale parere è richiesto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 3, lettera a)) che "nel primo comma le parole "qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."

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