Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo V

Art. 1201

Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile.

In vigore dal 29 mag 2006
È punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che: 1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1986, N. 32; 2) parte o approda in località diversa da quelle previste nell'; 3) parte, se l'aeromobile è diretto all'estero, da un aeroporto non doganale; 4) approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 6, lettera a)) che "Nell'articolo 1201 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1201

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