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Art. 1201
Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile.
In vigore dal 29 mag 2006
È punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:
1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1986, N. 32;
2) parte o approda in località diversa da quelle previste nell';
3) parte, se l'aeromobile è diretto all'estero, da un aeroporto non doganale;
4) approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 6, lettera a)) che "Nell'articolo 1201 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."
Le tue annotazioni
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