Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo V

Art. 1198

Omissione di dichiarazioni in caso di urto.

In vigore dal 15 gen 2000
Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma dell', è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che " Nell'articolo 1198 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni."."

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1198

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