Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo V
Art. 1194
Mancata rinnovazione di documenti di bordo.
In vigore dal 21 apr 1942
L'armatore della nave o l'esercente dell'aeromobile, che non rinnova tempestivamente i documenti di bordo, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1194