Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo V

Art. 1189

Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna.

In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque nell'esercizio di uno dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell', non osserva le modalità stabilite dall'autorità competente, ovvero richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate dall'autorità medesima è punito con l'ammenda fino a lire duemila.
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