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Art. 1186
Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili.
In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell'autorità concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, è punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
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