Art. 1186 · Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo V

Art. 1186

1209 / 1356

Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili.

In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell'autorità concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, è punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
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