Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo V
Art. 1187
Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna.
In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque, senza la concessione prescritta nell', esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna è punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
Chiunque senza l'autorizzazione prescritta nell' esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma precedente, è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.
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