Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo V
Art. 1192
Inosservanza di norme sull'uso della bandiera e del nome.
In vigore dal 21 apr 1942
È punito con l'ammenda fino a lire duemila:
1) il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia prescritto;
2) l'armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull'uso del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante;
3) l'esercente o il comandante se l'aeromobile circola sprovvisto dei contrassegni di individuazione prescritti o porta abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili di Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1192