Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo V

Art. 1195

Inosservanza di formalità alla partenza o all'arrivo in porto o in aeroporto.

In vigore dal 29 mag 2006
(Inosservanza di formalità alla partenza o all'arrivo in porto o in aeroporto ). Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all'arrivo in porto o in aeroporto non adempie le formalità prescritte da questo codice e dal regolamento, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire cinquemila.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1195

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