CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. II
Art. 355
Protutore.
In vigore dal 19 apr 1942
Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.
Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-355