CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. II
Art. 352
Dispensa su domanda.
In vigore dal 20 set 1975
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151;
4) i militari in attività di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
6) chi ha più di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-352