Art. 347
Tutela di più fratelli.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-347
Tutela di più fratelli.
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Di regola, quando più fratelli e sorelle necessitano di una tutela, viene designato un unico tutore per tutti. Tuttavia, in presenza di particolari circostanze, è possibile procedere alla nomina di più tutori distinti. Nel caso in cui si verifichi un conflitto di interessi tra i minori sottoposti alla medesima tutela, interviene il giudice tutelare per nominare un curatore speciale a tutela dei minori coinvolti.
La norma mira a garantire l'unità di gestione e di indirizzo nella cura di più fratelli e sorelle, assicurando al contempo una tutela specifica qualora sorgano interessi contrapposti tra loro.
La disposizione si rivolge a fratelli e sorelle soggetti a tutela, ai loro tutori e al giudice tutelare.
Due fratelli rimasti privi di genitori vengono affidati a un unico tutore per la gestione ordinaria. Se in seguito i due fratelli devono dividersi un bene ereditario e i loro interessi economici entrano in contrasto, il giudice tutelare nomina un curatore speciale per garantire una rappresentanza imparziale.
Nomina di un unico tutore (o più tutori in casi particolari) e nomina di un curatore speciale da parte del giudice tutelare in presenza di conflitto di interessi; non sono previste sanzioni nel testo.
L'articolo è stato modificato con la legge numero 151 del 19 maggio 1975, mediante l'articolo 160, primo comma.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.