CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. II
Art. 351
Dispensa dall'ufficio tutelare.
In vigore dal 19 apr 1942
Sono dispensati dall'ufficio di tutore:
1) i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia;
2) il Primo Ministro, Capo del Governo;
3) i membri del Sacro Collegio;
4) i Presidenti delle Assemblee legislative;
5) i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-351