CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XCapo ISez. II

Art. 354

Tutela affidata a enti di assistenza.

In vigore dal 19 apr 1942
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela. È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-354

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