Art. 357
Funzioni del tutore.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-357
Funzioni del tutore.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Questo articolo definisce i compiti fondamentali affidati alla figura del tutore. Il tutore è tenuto a prendersi cura della persona del minore in tutti gli aspetti della sua vita quotidiana. Inoltre, agisce in nome e per conto del minore compiendo tutti gli atti civili che lo riguardano. Infine, ha il compito di gestire e amministrare il patrimonio e i beni di proprietà del minore stesso.
La norma serve a garantire la protezione, l'assistenza personale e la tutela patrimoniale del minore che necessita di un rappresentante legale.
Si applica al tutore nominato e al minore affidato alle sue cure e tutela.
Un minore riceve in eredità un appartamento e necessita di firmare un contratto o di gestire le spese di manutenzione. Il tutore interviene per amministrare l'immobile e per compiere le scelte necessarie alla cura personale del minore, rappresentandolo legalmente.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.