CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XCapo ISez. III

Art. 357

Funzioni del tutore.

In vigore dal 19 apr 1942
Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-357

In sintesi

Questo articolo definisce i compiti fondamentali affidati alla figura del tutore. Il tutore è tenuto a prendersi cura della persona del minore in tutti gli aspetti della sua vita quotidiana. Inoltre, agisce in nome e per conto del minore compiendo tutti gli atti civili che lo riguardano. Infine, ha il compito di gestire e amministrare il patrimonio e i beni di proprietà del minore stesso.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire la protezione, l'assistenza personale e la tutela patrimoniale del minore che necessita di un rappresentante legale.

A chi si applica

Si applica al tutore nominato e al minore affidato alle sue cure e tutela.

Esempio pratico

Un minore riceve in eredità un appartamento e necessita di firmare un contratto o di gestire le spese di manutenzione. Il tutore interviene per amministrare l'immobile e per compiere le scelte necessarie alla cura personale del minore, rappresentandolo legalmente.

Domande frequenti

Quali compiti ha il tutore nei confronti del minore?Il tutore deve prendersi cura della persona del minore, rappresentarlo in tutti gli atti civili e amministrarne i beni.
Il tutore può gestire il patrimonio del minore?Sì, la norma stabilisce espressamente che il tutore amministra i beni del minore.
In quali atti civili il tutore rappresenta il minore?Il tutore rappresenta il minore in tutti gli atti civili previsti dalla legge.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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