CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. III
Art. 358
Doveri del minore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.
Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-358