CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. III
Art. 360
Funzioni del protutore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore.
Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.
Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-360