Art. 351 · Dispensa dall'ufficio tutelare.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XCapo ISez. II

Art. 351

434 / 3261

Dispensa dall'ufficio tutelare.

In vigore dal 19 apr 1942
Sono dispensati dall'ufficio di tutore: 1) i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia; 2) il Primo Ministro, Capo del Governo; 3) i membri del Sacro Collegio; 4) i Presidenti delle Assemblee legislative; 5) i Ministri Segretari di Stato. Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-351