Art. 352 · Dispensa su domanda.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo XCapo ISez. II

Art. 352

435 / 3261

Dispensa su domanda.

In vigore dal 20 set 1975
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela: 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente; 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime; 3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151; 4) i militari in attività di servizio; 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque; 6) chi ha più di tre figli minori; 7) chi esercita altra tutela; 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente; 9) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-352