CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VIIICapo I

Art. 304

Diritti di successione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione. I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-304

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