CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VIII›Capo I
Art. 304
349 / 3261Diritti di successione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.
I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-304