CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VIIICapo I

Art. 307

Revoca per indegnità dell'adottante.

In vigore dal 1 giu 1983
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-307

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