ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VIII›Capo IArt. 303 AbrogatoCessazione della potestà dell'adottante.In vigore dal 1 giu 1983Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184Storico versioni· 2 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-303