CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VIII›Capo I
Art. 300
Diritti e dovevi dell'adottato.
In vigore dal 19 apr 1942
L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato nè tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-300