CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VIII›Capo I
Art. 295
Adozione da parte del tutore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-295