CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VIIICapo I

Art. 296

Consenso per l'adozione.

In vigore dal 1 giu 1983
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-296

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo