CODICE CIVILE › Libro PRIMO › Titolo VIII › Capo I
Art. 296 Consenso per l'adozione.
In vigore dal 1 giu 1983 Copia link Testo vigente Testo annotatoPer l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.
Storico versioni· 2 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-296
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