CODICE CIVILE › Libro PRIMO › Titolo VIII › Capo I
Testo vigente Testo annotatoDivieto d'adozione di figli....
I figli... non possono essere adottati dai loro genitori.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.
Storico versioni· 3 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-293
Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 01/06/1983 al 06/02/2014 · D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154: ha disposto con l'art. 37, comma 1 la modifica dell'art. 293, comma 1 e rubrica. dal 20/09/1975 al 31/05/1983 · L. 4 maggio 1983, n. 184: ha disposto con l'art. 67, comma 1 l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 293. dal 19/04/1942 al 19/09/1975 · L. 19 maggio 1975, n. 151: ha disposto con l'art. 131, comma 1 la modifica dell'art. 293. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360