Art. 297
Assenso del coniuge o dei genitori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-297
Assenso del coniuge o dei genitori.
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Per procedere all'adozione è richiesto l'assenso dei genitori dell'adottando e del coniuge sia dell'adottante che dell'adottando, purché siano sposati e non legalmente separati. Se uno di questi soggetti rifiuta l'assenso, l'adottante può rivolgersi al tribunale, il quale può comunque concedere l'adozione se ritiene il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. Tuttavia, il tribunale non può superare il rifiuto se a negarlo sono i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale oppure il coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando. Infine, il tribunale può pronunziare l'adozione anche quando è impossibile raccogliere l'assenso a causa di incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
La norma serve a tutelare i legami familiari e coniugali dei soggetti coinvolti nell'adozione, garantendo che i familiari più stretti esprimano il proprio assenso e permettendo al tribunale di intervenire se il rifiuto è ingiustificato o contrario all'interesse della persona da adottare.
Si applica a chi intende adottare (adottante), alla persona che deve essere adottata (adottando), ai genitori dell'adottando e ai rispettivi coniugi non legalmente separati.
Un adulto sposato e convivente decide di adottare una persona, ma sua moglie si oppone all'adozione: in questo caso il tribunale non può scavalcare il dissenso della moglie convivente. Se invece a negare l'assenso fosse un genitore non esercente la responsabilità genitoriale per motivi futili, il tribunale potrebbe ritenere ingiustificato il rifiuto e disporre comunque l'adozione.
Presentazione di un'istanza al tribunale da parte dell'adottante in caso di assenso negato e ascolto degli interessati da parte del tribunale prima della pronuncia.
L'articolo 297 è stato modificato dall'articolo 132, comma 1, della Legge 19 maggio 1975, n. 151, e successivamente il suo secondo comma è stato modificato dall'articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.