CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VIIICapo I

Art. 297

Assenso del coniuge o dei genitori.

In vigore dal 7 feb 2014
Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dello adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati. Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-297

In sintesi

Per procedere all'adozione è richiesto l'assenso dei genitori dell'adottando e del coniuge sia dell'adottante che dell'adottando, purché siano sposati e non legalmente separati. Se uno di questi soggetti rifiuta l'assenso, l'adottante può rivolgersi al tribunale, il quale può comunque concedere l'adozione se ritiene il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. Tuttavia, il tribunale non può superare il rifiuto se a negarlo sono i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale oppure il coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando. Infine, il tribunale può pronunziare l'adozione anche quando è impossibile raccogliere l'assenso a causa di incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Perché esiste questa norma

La norma serve a tutelare i legami familiari e coniugali dei soggetti coinvolti nell'adozione, garantendo che i familiari più stretti esprimano il proprio assenso e permettendo al tribunale di intervenire se il rifiuto è ingiustificato o contrario all'interesse della persona da adottare.

A chi si applica

Si applica a chi intende adottare (adottante), alla persona che deve essere adottata (adottando), ai genitori dell'adottando e ai rispettivi coniugi non legalmente separati.

Esempio pratico

Un adulto sposato e convivente decide di adottare una persona, ma sua moglie si oppone all'adozione: in questo caso il tribunale non può scavalcare il dissenso della moglie convivente. Se invece a negare l'assenso fosse un genitore non esercente la responsabilità genitoriale per motivi futili, il tribunale potrebbe ritenere ingiustificato il rifiuto e disporre comunque l'adozione.

Adempimenti e conseguenze

Presentazione di un'istanza al tribunale da parte dell'adottante in caso di assenso negato e ascolto degli interessati da parte del tribunale prima della pronuncia.

Cosa è cambiato

L'articolo 297 è stato modificato dall'articolo 132, comma 1, della Legge 19 maggio 1975, n. 151, e successivamente il suo secondo comma è stato modificato dall'articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.

Domande frequenti

Cosa succede se il coniuge dell'adottante o dell'adottando è legalmente separato?Se il coniuge è legalmente separato, il suo assenso non è richiesto per procedere con l'adozione.
Il tribunale può concedere l'adozione se un genitore esercente la responsabilità genitoriale nega l'assenso?No, se il rifiuto proviene da genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tribunale non può superare tale dissenso e pronunziare l'adozione.
Cosa accade se uno dei soggetti chiamati a dare l'assenso è irreperibile o incapace?In caso di incapacità o irreperibilità delle persone che devono esprimere l'assenso, il tribunale può pronunziare ugualmente l'adozione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo