Art. 296 · Consenso per l'adozione.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VIIICapo I

Art. 296

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Consenso per l'adozione.

In vigore dal 1 giu 1983
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-296