CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VIII›Capo I
Art. 296
341 / 3261Consenso per l'adozione.
In vigore dal 1 giu 1983
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-296