CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VIII›Capo I
Art. 303
Abrogato348 / 3261Cessazione della potestà dell'adottante.
In vigore dal 1 giu 1983
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-303