CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VIIICapo I

Art. 306

Revoca per indegnità dell'adottato.

In vigore dal 19 apr 1942
La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-306

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