CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VIII›Capo I
Art. 309
Decorrenza degli effetti della revoca.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-309