Art. 309 · Decorrenza degli effetti della revoca.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VIIICapo I

Art. 309

354 / 3261

Decorrenza degli effetti della revoca.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
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