CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VIII›Capo I
Art. 307
352 / 3261Revoca per indegnità dell'adottante.
In vigore dal 1 giu 1983
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-307