CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo XCapo IISez. I

Art. 2609

Recesso ed esclusione.

In vigore dal 19 apr 1942
Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorchè dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2609

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