CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo XCapo IISez. II

Art. 2614

Fondo consortile.

In vigore dal 19 apr 1942
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
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