CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo II›Sez. II
Art. 2614
Fondo consortile.
In vigore dal 19 apr 1942
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2614