Art. 2613
Rappresentanza in giudizio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2613
Rappresentanza in giudizio.
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La disposizione stabilisce che un consorzio può essere chiamato in causa citando chi ricopre la carica di presidente o di direttore in base al contratto. Questa possibilità sussiste anche nell'ipotesi in cui il contratto consortile abbia affidato la rappresentanza ad altri soggetti. In questo modo si garantisce a terzi un punto di riferimento chiaro per notificare gli atti giudiziari.
La norma mira a facilitare chi deve fare causa a un consorzio, consentendo di citarlo in giudizio chiamando in causa direttamente chi ne ha la presidenza o la direzione.
Si applica ai consorzi, ai soggetti a cui il contratto consortile attribuisce la presidenza, la direzione o la rappresentanza, e a chi intende avviare una causa contro il consorzio.
Un fornitore deve citare in giudizio un consorzio per un mancato pagamento, ma nel contratto la rappresentanza legale è assegnata a un consigliere delegato. Il creditore può comunque notificare legittimamente l'atto di citazione al presidente o al direttore del consorzio.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.