Art. 2613 · Rappresentanza in giudizio.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo XCapo IISez. II

Art. 2613

2886 / 3261

Rappresentanza in giudizio.

In vigore dal 19 apr 1942
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.
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