CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo II›Sez. II
Art. 2613
2886 / 3261Rappresentanza in giudizio.
In vigore dal 19 apr 1942
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2613