Art. 2608
Organi preposti al consorzio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2608
Organi preposti al consorzio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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L'articolo stabilisce che chi è posto a capo o all'amministrazione di un consorzio risponde delle proprie azioni verso i consorziati. Per valutare questa responsabilità, si applicano le regole stabilite per il mandato. Ciò significa che i soggetti preposti devono svolgere il proprio incarico secondo i doveri tipici del mandatario nei confronti di chi gli ha affidato la gestione.
La norma mira a definire i criteri di responsabilità di chi gestisce o amministra il consorzio nei confronti dei membri che ne fanno parte. A tal fine, estende a queste figure le regole generali previste per il rapporto di mandato.
Si applica a coloro che sono preposti alla gestione e amministrazione del consorzio e ai consorziati nei cui confronti sussiste tale responsabilità.
I membri di un consorzio affidano la gestione delle attività a un amministratore incaricato. Qualora quest'ultimo provochi un danno ai consorziati nello svolgimento delle proprie funzioni, la sua responsabilità verrà giudicata applicando le regole del mandato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.