CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo II›Sez. I
Art. 2608
2639 / 3000Organi preposti al consorzio.
In vigore dal 19 apr 1942
La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2608