CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo II›Sez. I
Art. 2606
Deliberazioni consortili.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2606