CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo XCapo IISez. I

Art. 2607

Modificazioni del contratto.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati. Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2607

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