CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo II›Sez. I
Art. 2607
Modificazioni del contratto.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2607