CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo II›Sez. III
Art. 2617
Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2617