CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo XCapo IISez. IV

Art. 2620

Estensione delle norme di controllo alle società.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'. L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2620

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo