CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo II›Sez. IV
Art. 2619
Controllo sull'attività del consorzio.
In vigore dal 19 apr 1942
L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa.
Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2619