Art. 2619 · Controllo sull'attività del consorzio.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo XCapo IISez. IV

Art. 2619

2893 / 3261

Controllo sull'attività del consorzio.

In vigore dal 19 apr 1942
L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa. Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2619