CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo II›Sez. IV
Art. 2620
2894 / 3261Estensione delle norme di controllo alle società.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'.
L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2620