CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo II›Sez. III
Art. 2617
2891 / 3261Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2617