CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo II›Sez. I
Art. 2609
2882 / 3261Recesso ed esclusione.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.
Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorchè dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2609